venerdì 2 marzo 2012

Licenziamento per Giusta Causa

Informazioni utili sul licenziamento per giusta causa del dipendente.


Licenziamento per Giusta Causa
Il licenziamento è l’atto con cui l’azienda o il datore di lavoro decidono di recedere in modo unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente. Il licenziamento ha effetto nel momento in cui il dipendente ne viene a conoscenza.

Secondo la legge, l’azienda può licenziare il lavoratore solamente in caso di giusta causa oppure di giustificato motivo (i due termini non sono sinonimi).

Il licenziamento per giusta causa è anche detto licenziamento in tronco perché avviene senza preavviso.

La “giusta causa”di un licenziamento non è determinata in modo esplicito nella normativa vigente dato che l'art. 2119 del codice civile si limita a definire in modo generico come giusta causa di licenziamento quella che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, cioè non consente nemmeno di proseguire il rapporto di lavoro per il periodo di preavviso.

Spetta al giudice rilevare e valutare la giusta causa del licenziamento di un dipendente che, secondo la giurisprudenza, deve infatti essere accertata in modo concreto e non come fatto astratto (sia in relazione alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto di lavoro comportava) la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerandola  sia  nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva.

Un lavoratore che incorre in un licenziamento per giusta causa deve aver commesso un’inadempienza in ambito lavorativo talmente grave da non consentire la prosecuzione, anche solo provvisoria, di quel vincolo fiduciario tra le due parti (datore di lavoro e lavoratore), che rappresenta il presupposto fondamentale per la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

La giusta causa è quindi una “extrema ratio” a cui far ricorso quando nessun altro elemento e rimedio tutelerebbe l’interesse dell’azienda e del datore di lavoro.

Non costituiscono motivi di giusta causa di licenziamento di un dipendente il fallimento del datore di lavoro o imprenditore ( art.2221 c.c.) o la o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda (art. 2111 c.c.).